Presentazione della domanda dal 25 Giugno al 30 Settembre 2021 nuovo bonus relativo ai mesi di giugno e luglio 2021
Il decreto sostegni bis ha rinnovato per altre 2 mensilità l’indennità una tantum concessa dal decreto sostegni. I beneficiari riceveranno una somma di denaro dell’importo di 1.600 euro
CHI PUO’ BENEFICIARE
- lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori autonomi occasionali
- lavoratori intermittenti
- lavoratori dello spettacolo
- lavoratori incaricati delle vendite a domicilio
CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA
Coloro che hanno già beneficiato del bonus 2.400 euro Inps concesso dal decreto sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41) anche a seguito di riesame con esito positivo non dovranno ripresentare domanda per la nuova indennità , quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.
Coloro che non hanno presentato domanda per la precedente indennità o che hanno presentato domanda ma risulta essere «Respinta» dovranno ripresentare domanda.
LE INDENNITA’ SONO CUMULABILI?
Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Ad esempio Bonus Stagionale e Reddito di Emergenza (REM) sono incompatibili tra loro ove richiesti dallo stesso nucleo familiare.
Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità e il Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa. Si precisa che qualora l’importo mensile del Reddito di cittadinanza sia superiore a tale indennità, il richiedente non riceverà l’integrazione.
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