E’ riconosciuta un’ indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa
BENEFICIARI
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 14 o gravemente disabili :
- affetti da Covid-19;
- in quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto;
- nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza;
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
REQUISITI
- Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- Il genitore non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
- Il figlio deve essere minore di anni 14;
- Il genitore e il figlio devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- Il figlio deve trovarsi in una delle condizioni previste dal beneficio.
Per la cura di figli con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
DURATA BENEFICIO E PRESENTAZIONE DOMANDA
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte i casi sopracitati ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti :
- dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021;
- dal 13 marzo 2021 e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica.
Potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo.
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